| Giovedì 31 Gennaio 2013 19:06 |
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Ambiente e Territorio /Edilizia pubblica e privata |
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Ingiunzione di demolizione: il termine per l'adempimento è perentorio! |
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| sentenza T.A.R. Sicilia - Palermo n. 168 del 24/01/2013 | |
La demolizione effettuata dall'autore dell'abuso oltre il termine di novanta giorni dalla relativa ingiunzione non può escludere l'effetto acquisitivo al patrimonio indisponibile del Comune, operando il privato su di un bene non più suo.
1. Edilizia - Abusi - Acquisizione - Successivamente alla notificazione dell'ingiunzione a demolire - Inottemperanza nel termine di novanta giorni - Automaticità - Sussiste
2.Edilizia - Abusi - Acquisizione - Al patrimonio indisponibile del Comune - Legittimità costituzionale - Sussiste - Ragioni
1. L'acquisizione gratuita di opere edilizie abusive successivamente alla notificazione dell'ingiunzione a demolire si verifica automaticamente con l'inottemperanza volontaria e consapevole entro il termine di novanta giorni e il seguente provvedimento di accertamento dell'inottemperanza ha carattere dichiarativo e non costitutivo dell'effetto traslativo. Ne segue che anche la demolizione effettuata dall'autore dell'abuso oltre il predetto termine non può escludere l'effetto acquisitivo, operando su di un bene non più suo (1).
(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 23-1-1991 n. 66; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 11-1-2011 n. 40.
2. E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 42 e 97, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 co. 3, L. 28 febbraio 1977 n. 10 e dell'art. 7, L. 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui prevedono l'acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva, stante che tale acquisizione rappresenta la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima, esegue un'opera in totale difformità o in assenza della concessione e, poi, non adempie l'obbligo di demolire l'opera stessa entro il termine fissato dal comune (2).
(2) Cfr. Corte Costituzionale 15-2-1991 n. 82; Cons. Stato, sez. V, 23-1-1991 n. 66; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 2-3-2005 n. 1478; T.A.R. Sicilia, sez. III, 16-6-2006 n. 1126.
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N. 168/2013 Reg. Ric.
N. 1547 Reg. Ric.
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso con il numero di registro generale 1547 del 1996, proposto da G. G., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Immordino, con domicilio eletto in Palermo, via Libertà , 171, presso lo studio del predetto difensore;
contro
- il Comune di Marsala (TP), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia
- dell'ordinanza n. 183 del 23 febbraio 1996, di acquisizione gratuita al patrimonio del comune dell'immobile sito in C.da Birgi Marausa, in catasto al foglio di mappa 1, p.lla 136;
- degli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario Anna Pignataro;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012, l'Avv. Giovanni Immordino per la ricorrente;
CONSIDERATO che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato i giorni 4 e 5 aprile 1996 e depositato il giorno12 seguente, la sig.ra G. G., in qualità di proprietaria del fabbricato di civile abitazione, abusivamente realizzato nel 1983, insistente sul lotto di terreno ubicato nel territorio del Comune di Marsala, C.da X, ha impugnato, al fine del suo annullamento, previa sospensione dell'efficacia, l'ordinanza sindacale n. 138 del 23 febbraio 1990, notificatale il 18 marzo seguente, con la quale il Comune intimato ha disposto l'acquisizione di diritto al proprio patrimonio del predetto fabbricato abusivo e dell'area di sedime, in applicazione dell'art. 49 della legge regionale n. 71 del 1978, vigente al momento della commissione dell'abuso;
- la sanzione dell'acquisizione di diritto è stata ordinata in forza del presupposto diniego di sanatoria n. 52346 del 21 ottobre 1989 seguito dall'ordinanza di demolizione n. 389 del 18 settembre 1990 (atti gravati da impugnativa innanzi a questo Tribunale, definita con sentenza di rigetto n. 1179 del 1994);
- avverso il provvedimento impugnato sono articolati i due seguenti motivi:
1) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 49, 4° comma, della l.r. 27 dicembre 1978, n. 71 in relazione all'art. 23, ultimo comma, della l.r. 10/8/1985, n. 35; violazione del principio del tempus regit actum; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento"; si deduce che seppure il Comune avrebbe, correttamente, comminato la sanzione dell'acquisizione di diritto disciplinata dall'art. 49 della l.r. n. 71 del 1978 vigente al momento della commissione dell'abuso edilizio alla stregua dell'art. 23, ult. co., della l.r. 37/85 ("Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente al momento in cui le opere abusive sono state realizzate"), tuttavia, avrebbe dovuto osservare la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 47 del 1985, vigente al momento di irrogazione della sanzione, nella parte in cui - nel disciplinare in modo innovativo rispetto all'art. 49 cit., la procedura di applicazione della sanzione di che trattasi - dispone che quest'ultima sia preceduta dalla notifica delle risultanze dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, accertamento che avrebbe natura costitutiva, essendo, peraltro, titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, così come previsto dall'art. 7, comma 3, della l. n. 47 del 1985;
2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 49, 4° comma della l.r. 27 dicembre 1978, n. 71; difetto di motivazione", poiché il provvedimento sarebbe carente di motivazione in ordine alla compatibilità dell'opera abusiva con l'assetto del territorio e alla sua utilizzabilità a scopi pubblici, al fine di disporne la sua eventuale e successiva demolizione;
RITENUTO che entrambe le censure mosse sono infondate; quanto al primo motivo non può essere condiviso l'assunto secondo il quale, sotto il profilo sostanziale, l'accertamento dell'inottemperanza avrebbe natura costitutiva. Secondo la giurisprudenza, ormai costante, formatasi con specifico riferimento anche all'invocato art. 7 della legge n. 47 del 1985, invero, l'acquisizione gratuita di opere edilizie abusive, successivamente alla notificazione dell'ingiunzione a demolire, si verifica automaticamente con l'inottemperanza volontaria e consapevole entro il termine di novanta giorni e il seguente provvedimento di accertamento dell'inottemperanza ha carattere dichiarativo e non costitutivo dell'effetto traslativo. Ne segue che anche la demolizione effettuata dall'autore dell'abuso oltre il predetto termine non può escludere l'effetto acquisitivo, operando su di un bene non più suo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 1991, n. 66; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 gennaio 2011, n. 40).
Nel caso di specie, allora, indipendentemente dalla scelta della procedura di irrogazione della sanzione, quella seguita dal Comune intimato e scandita dall'art. 49 cit. ovvero l'altra di cui all'art. 7 cit., invocata da parte ricorrente, resta fermo l'immediato e automatico effetto acquisitivo del bene abusivo a favore del Comune, a prescindere dalle differenti modalità di formazione del titolo utile ai fine della successiva immissione in possesso e trascrizione nei registri immobiliari contemplate dalle norme richiamate, rispetto alle quali l'eventuale accoglimento delle censure dedotte resterebbe privo di concreta utilità (profilo di inammissibilità della censura) essendosi ormai verificato di diritto, lo si ribadisce, l'effetto automatico dell'acquisizione al patrimonio del Comune del bene abusivamente realizzato e delle aree di sedime, al compimento del 90° giorno decorrente dalla notifica dell'ingiunzione di demolizione non ottemperata (nel caso di specie, con decorrenza dall'esecutività della sentenza di questo T.A.R. n. 1179 del 7 luglio 1994, di rigetto del ricorso avverso i presupposti diniego di sanatoria n. 52346 del 21 ottobre 1989 e ordinanza di demolizione n. 389 del 18 settembre 1990).
Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 comma 3 della legge 28 febbraio 1977, n. 10 e dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevedono l'acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva, stante che tale acquisizione rappresenta la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima, esegue un'opera in totale difformità o in assenza della concessione e, poi, non adempie l'obbligo di demolire l'opera stessa entro il termine fissato dal comune (in tal senso, Corte Costituzionale, 15 febbraio 1991, n. 82; Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 1991, n. 66; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 2 marzo 2005, n. 1478; T.A.R. Sicilia, sez. III, 16 maggio 2006, n. 1126).
E' evidente, dunque, che l'unico mezzo per la ricorrente d'impedire l'acquisizione di diritto fosse quello della spontanea esecuzione dell'ordine demolitorio, di cui, però non, ha fornito alcuna prova, dovendosi reputare, pertanto, come fatto accertato, l'inottemperanza all'ordine predetto.
Il secondo motivo è parimenti privo di base. Innanzitutto, va osservato che esso si fonda sull'asserita violazione dell'art. 49 cit. nella parte in cui prevede una fase istruttoria di valutazione circa le sorti dell'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale: ora, parte ricorrente non potrebbe con il primo motivo contestare l'applicabilità di tale art. 49 e, poi, chiederne la legittima applicazione con il motivo successivamente articolato. Ciò premesso, sul punto va ancora menzionato il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il provvedimento di acquisizione al patrimonio del Comune di un'opera abusivamente realizzata ha come unico presupposto l'accertata inottemperanza ad un ordine di demolizione del manufatto abusivo, di cui è meramente dichiarativo, con la conseguenza che, essendo atto dovuto, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata inottemperanza, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua adozione (T.A.R. Campania, sez. IV, Napoli, 17 giugno 2002, n. 3620);
RITENUTO, pertanto, che il ricorso è infondato e va rigettato.
RITENUTO, infine, che nulla va disposto per le spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'intimato Comune di Marsala.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Nicolò Monteleone - Presidente
Federica Cabrini - Consigliere
Anna Pignataro - Referendario, Estensore
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Depositata in Segreteria il 24 gennaio 2013
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